IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Ritenuto che per le particolari esigenze dei servizi di polizia si rende necessario ed urgente disporre il richiamo in servizio temporaneo di un contingente di sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; Visti gli articoli 46 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e 37 della legge 26 luglio 1961, n. 709; Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a richiamare in servizio temporaneo, per la durata di un anno, a decorrere dal 10 luglio 1980 un contingente complessivo di tremila sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; qualora perdurino le esigenze di cui in premessa, ha facolta' di prorogare di un ulteriore anno il richiamo del predetto contingente.