IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Ritenuto  che per le particolari esigenze dei servizi di polizia si
rende   necessario  ed  urgente  disporre  il  richiamo  in  servizio
temporaneo  di  un  contingente di sottufficiali e militari di truppa
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
  Visti gli articoli 46 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e 37 della
legge 26 luglio 1961, n. 709;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  dell'interno  e' autorizzato a richiamare in servizio
temporaneo,  per la durata di un anno, a decorrere dal 10 luglio 1980
un  contingente  complessivo  di  tremila sottufficiali e militari di
truppa  del  Corpo  delle  guardie  di  pubblica  sicurezza;  qualora
perdurino le esigenze di cui in premessa, ha facolta' di prorogare di
un ulteriore anno il richiamo del predetto contingente.